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In questa sezione pubblico le risposte alle domande che mi vengono poste dai visitatori del sito, in merito a chiarimenti su aspetti tecnici, a consigli e/o pareri riguardanti i vari settori della pratica professionale in relazione all'esperienza acquisita nel corso degli anni.
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Ing. Ruocco,stò per acquistare un terreno.. il proprietario mi ha mostrato un accordo con il proprietario del fondo confinante nella quale eventualmente posso realizzare un fabbricato anche sul confine. La domanda è la seguente può il Sindaco in presenza di un accordo tra privati consentire una costruzione in aderenza al confine di proprietà in deroga alle distanze stabilite dallo strumento urbanistico generale? – Andrea Ridolfi, Forlì (FC).
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Le distanze dai confini di proprietà, cui devono attenersi le costruzioni realizzande nonché le sopraelevazioni di quelli esistenti, sono disciplinate dallo strumento urbanistico generale ovvero dal Regolamento Edilizio del Comune ovvero ancora da entrambi detti strumenti normativi. Mentre le norme sulle distanze di cui all’art. 873 c.c., dettate a tutela dei reciproci diritti soggettivi, sono derogabili mediante convenzioni tra privati, quelle, invece, degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi sono inderogabili, in quanto dirette più che alla tutela di interessi privati, alla tutela di interessi pubblici. Pertanto in sede di rilascio del Permesso di Costruire, anche in presenza di uno specifico accordo tra i privati interessati, il Sindaco (prima della Bassanini) oggi il Responsabile del Servizio non può derogare alle distanze imposte dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio. Così in tema di costruzioni sulla zona di confine, la triplice scelta offerta al preveniente dal combinato disposto degli articoli 873,874,874 e 877 c.c. (costruzioni al confine, ovvero con distacco legale dal confine, oppure a distanza dal confine inferiore a detto distacco) in quanto subordinata alla possibilità per il vicino di esercitare, nella prima e terza ipotesi, il diritto di costruzione in appoggio o in aderenza al muro del preveniente – non si configura ove, in forza di un divieto di legge o di un negozio privato (nella specie norme del regolamento edilizio) o dell’appartenenza a terzi di tale zona (o parte di essa), non sia consentito al vicino di spingere il proprio fabbricato sino a quello del preveniente; in questo caso è il preveniente stesso che deve necessariamente rispettare il distacco legale dal confine. In via eccezionale a tale regola generale possono essere ammesse distanze inferiori a quelle prescritte nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate con previsioni plani-volumetriche. In tal senso è l’orientamento della giurisprudenza amministrativa. La costruzione edilizia deve essere poi rispettosa delle distanze, rappresentate nel progetto approvato e non di qualsiasi altra distanza ottenibile a seguito di accordo fra confinanti , in tal caso, ogni pattuizione intervenuta tra le parti deve essere portata alla cognizione degli organi comunali, che su di essa devono esprimere il proprio parere, prima dell’esecuzione dell’opera. Buon Anno 2006 Ing. Gerardo Aniello Ruocco – Futani (SA)
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Quali sono le conseguenze se l'impresa non trasmette il DURC all'Ente concedente i lavori?
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Il certificato di regolarità contributiva è stato introdotto dalla riforma Biagi (D.lgs 276/2003). In assenza della certificazione di regolarità contributiva è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo dei lavori tipo " Permesso di costruire o DIA". Il termine di efficacia della sospensione, operante ex lege, del titolo abilitativo, (chi scrive ritiene) che la lacuna è colmabile sul piano interpretaivo, ritenendo che la trasmissione postuma del certificato di regolarità contributiva all'amministrazione concedente operi quale condizione risolutiva dell'inefficacia temporanea del titolo (permesso di costruire o DIA) , facendo venir meno l'indicato effetto sospensivo. Saluti e Buon Lavoro. Ing. Gerardo Aniello Ruocco.
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In quali casi occorre procedere ad un adeguamento di edifici esistenti (tipo quelli in muratura) e quali metodi di analisi sono applicabili?
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Collega, poniamo l’attenzione su un importante punto dell’Ordinanza 3274, ampliato e meglio definito dall’Ordinanza 3316 (in corso ancora ulteriori modifiche). Si riporta il punto 11.1 relativo agli edifici esistenti, con testo coordinato con l’Ordinanza 3316. Dò per letto il punto 11.1 dell’Ordinanza. Una variazione dell’altezza dell’edificio, resa necessaria per l’abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani, non deve essere considerata sopraelevazione o ampliamento; in tal caso non è obbligatorio l’intervento di adeguamento sismico, sempre che non ricorra nessuna delle altre tre condizioni elencate nel 11.1 ai punti b), c) e d) dell’Ordinanza. In particolare occorrerà documentare che gli interventi conseguenti alla variazione di altezza non abbiano portato ad un incremento dei carichi superiori al 20% e siano comunque in grado di far conseguire all’edificio un maggiore grado di sicurezza rispetto alle azioni sismiche. La sopraelevazione nonché gli interventi che comportano un aumento del numero di piani sono ammissibili solamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione dell’altezza, senza il rispetto delle norme di cui al punto 4.2, qualora sia necessaria per l’abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani. Qualora si intenda effettuare interventi di tipo strutturale su singoli elementi di fabbrica oppure interventi di miglioramento, intendendo con essi l’esecuzione di un complesso di opere sufficienti a far conseguire all’edificio un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche, è consentito procedere senza dar luogo alle analisi e verifiche di cui al presente capitolo, a condizione che si dimostri che l’insieme delle opere previste è comunque tale da far conseguire all’edificio un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche. E’ consentito alle Regioni, tenuto conto della specificità delle tipologie costruttive del proprio territorio,consentire, per gli interventi di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilità, riducendo i livelli di protezione sismica e quindi l’entità delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite. Per gli edifici di speciale importanza artistica, di cui all’art.16 della legge 2-2-1974, n°.64, è consentito derogare da quanto prescritto nelle norme, nei casi in cui ciò comporti l’esecuzione di interventi incompatibili con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale. In tal caso peraltro, è richiesto di calcolare i livelli di accelerazione del suolo corrispondenti al raggiungimento di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale dell’edificio, nella situazione precedente e nella situazione successiva all’eventuale intervento. Poiché l’adeguamento di un edificio esistente può risultare oneroso, sostanzialmente a causa delle azioni sismiche elevate, si dovrà ben valutare l’intervento previsto, per verificare se può rientrare nell’ambito degli interventi di miglioramento. Ad esempio, una sopraelevazione non finalizzata all’aumento del numero di piani, non è da considerarsi “adeguamento”. Ma ancora più importante è il miglioramento controllato della vulnerabilità, riferito agli interventi di adeguamento (non si tratta quindi degli interventi di miglioramento, ma degli interventi di adeguamento veri e propri): esso consiste nella possibilità di valutare la sicurezza con livelli di protezione sismica più bassi rispetto a quelli richiesti per i normali interventi di adeguamento. Viene attribuita alle Regioni la facoltà di consentire la riduzione dei livelli di sicurezza. Le azioni sismiche previste dall’Ordinanza 3274 sono elevate, e se ciò appare condivisibile nei confronti degli edifici nuovi, lascia invece perplessi per gli edifici esistenti. Con il “miglioramento controllato della vulnerabilità”, le Regioni possono consentire un adeguamento sismico su livelli più bassi, riconducendo quindi le azioni sismiche previste ad una migliore compatibilità con le esigenze di conservazione del patrimonio storico. Per quanto riguarda la modellazione degli edifici, lo schema a telaio equivalente appare sostanzialmente accettabile per molte strutture, soprattutto quelle con aperture regolari. Sui metodi di analisi, posso fare le seguenti osservazioni. L’analisi statica lineare sembra non applicabile. Le forze sismiche sono troppe elevate, e i maschi e le fasce escono facilmente dal campo elastico. La via migliore per riproporre questa analisi potrebbe essere una riduzione delle forze conseguita attraverso un aumento del fattore di struttura “q”. Mentre l’analisi modale può apparire arbitraria su queste strutture, l’analisi statica non lineare sembra invece il miglior metodo di calcolo per questa tipologia di edifici. Essa si presenta sostanzialmente come un’estensione del metodo Por (che già era un’analisi statica non lineare, ma condotta sotto ipotesi troppo restrittive e che tendevano a far aderire il progetto alle richieste del modello, con creazione di piani rigidi e cordoli in c.a.). Rimuovendo alcune limitazioni classiche del Por, consentirà ad esempio di progettare interventi di consolidamento conservativi, rispettando ad esempio solai in legno, evitando cordoli in c.a.. Riguardo ai livelli di conoscenza, i tecnici devono essere consapevoli che il livello LC1, utilizzato pure con l’aggravio di 1,5 gammam (che richiede un incremento di resistenza pari al 50%) non deve far sentire esonerati dalla conoscenza delle problematiche dell’edificio. Ad esempio, le indagini sulla qualità muraria sono sempre di fondamentale importanza. Un muro che si presenti come paramento murario omogeneo, o come pacchetto di due paramenti scollegati, ha coefficienti di collasso completamente diversi: il muro con due pacchetti non collegati ha un coefficiente inferiore da 2 a 4 volte. Fra le operazioni ritenute indispensabili , si dovranno comunque sempre valutare attentamente le connessioni d’angolo. Per quanto riguarda gli edifici monumentali, vi è la necessità di quantificare il rischio che viene assunto per la deroga dagli obblighi di normativa (punto 11.1) ……(in tal caso peraltro, è richiesto di calcolare i livelli di accelerazione del suolo corrispondenti al raggiungimento di ciascuno stato limite previsto per la tipologia strutturale dell’edificio, nella situazione precedente e nella situazione successiva all’eventuale intervento). Una volta noto che l’edificio non è adeguato ai livelli richiesti dalla Normativa, questo potrebbe essere identificato con una sostanziale mancanza di sicurezza, con conseguente “stallo” fra la necessità di intervenire per garantire la sicurezza, e l’impossibilità di farlo a causa della tutela. Una via d’uscita potrebbe identificarsi nel ricondurre in qualche modo le valutazioni sulla sicurezza sismica dell’edificio storico al “collaudo” in opera che l’edifico ha subito, restando ancora integro nel tempo pur avendo subito eventi sismici. Sui modelli di analisi, occorre maggiore attenzione sui meccanismi di primo modo, quali ribaltamenti locali. Se tali meccanismi non sono scongiurati, le analisi globali possono avere valore puramente convenzionale. Le analisi per cinematismi, peraltro, mostrano una buona aderenza col reale comportamento dei vecchi edifici, e ben si inquadrano nella storia costruttiva degli edifici stessi. Inoltre, anche se vi sono cordoli e catene, dispositivi in genere posti per contrastare i collassi fuori piano e per legare le strutture, le verifiche a ribaltamento appaiono sempre opportune. L’esperienza mostra che i cordoli non bloccano i meccanismi fuori piano, ma semplicemente li modificano (esempio cambia la porzione di muro espulso, ma il fenomeno è lo stesso), e di fatto non è possibile fare affidamento sui cordoli per garantire un comportamento globale. (in attesa delle modifiche e dell’entrata in vigore dell’Ordinanza mi auguro in questa risposta di essere stato utile. Saluti Ing. Gerardo Aniello Ruocco ).
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(Egregio Collega so che hai lo stesso mio software), Sto cercando di fare l'analisi degli spostamenti attraverso la nuova ordinanza, ma ho trovato numerose difficoltà. Ho effettuato delle ricerce , che mi ha risolto alcuni interrogativi, ma che ha anche confermato le mie incertezze riguardanti la scelta di alcuni parametri. Riassumendo: 1) 1) SLU: secondo il punto 4.11.1.2 della nuova ordinanza si possono trascurare gli effetti del II° ordine nel caso in cui sia teta=(P x d)/(V x h) < 0.1. Nel programma il controllo viene effettuato nel Post-Processore selezionando l'opzione che compare in fondo al dialogo Spostamenti differenziali massimi, ma devo attivare anche il controllo degli spostamenti Du <= 0.1? Per gli altri parametri, se non ho male inteso le note tecniche e la Normativa (al punto 4.8), devo utilizzare alfa = 0, lapda?= q x fattore d'importanza e X?= 1, giusto? Ma a questo punto mi viene un ulteriore dubbio: questo controllo funziona solo per le analisi con condensazione o anche per quelle senza condensazione dove non sono definiti i solai e quindi gli interpiani non sono un parametro univoco? A seguito di questa finestra, riportata anche in allegato a questa nota, si apre la finestra delle combinazioni di carico: a mio avviso, se pongo alfa = 0, posso lasciare i coefficienti utilizzati per il calcolo, o devo azzerare le combinazioni e le condizioni statiche? 2) 2) SLD: dopo aver cambiato modello (modificando lo spettro e i coefficienti) entro nel Post-Processore e riapro la finestra degli Spostamenti differenziali massimi e inserisco alfa = 0, lapda?= fattore d'importanza e X?= 1? E nella schermata successiva relativa alle combinazioni di carico, lascio i coefficienti utilizzati per il calcolo dello SLD? O azzero le condizioni statiche?
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Nella domanda al punto 1 citi il controllo Du <= 0.1. A cosa ti riferisci esattamente, non ho trovato traccia di questo nel dialogo, comunque non mi è chiaro cosa intendi per cui se puoi usare altre parole per entrare nel merito allora potrò comprendere la domanda. Quando poi citi “…devo utilizzare alfa = 0, lampda = q x fattore d'importanza e X = 1,…” probabilmente ti riferisci in parte a quanto letto nella nota tecnica del 15 Aprile 2004 Spostamenti allo SLD dove si commenta come poter utilizzare il dialogo di input dei parametri per il controllo degli spostamenti differenziali di interpiano che non ha subito ancora modifiche nella parte in cui è presente la formula riportata dal punto B.9 del D.M. del 16-01-1996 in modo da essere direttamente utilizzabile secondo quanto prevede l’Ord. 3274. Visto che l’ordinanza è in via di ulteriori assestamenti, quel dialogo non è stato ancora rivisto ma la formula polinomiale presente può essere ugualmente utilizzata con i parametri giusti per eseguire il controllo come richiede l’ordinanza. Porre alfa = 0 non è detto da nessuna parte e nella suddetta nota è posta come domanda (come dubbio). Porre lampda = q x fattore d'importanza lo deduci da quanto si legge nell’ordinanza ma nella predisposizione delle combinazioni di carico il fattore di importanza dovresti averlo già considerato per cui in questo calcolo degli spostamenti non dovresti ripetere l’introduzione di questo fattore .Porre X = 1 mi sembra corretto. Il controllo degli spostamenti differenziali di interpiano non richiede necessariamente la definizione dei solai rigidi (la routine esegue ugualmente il controllo sui nodi dei pilastri). Nei casi complessi ti puoi semplificare il controllo operando dei clipping opportuni sul modello in modo da controllare per parti (per esempio isoli i nodi a quota del primo livello e del secondo livello e lanci il controllo, poi isoli alre porzioni e controlli e così vià.). Nei clipping puoi lasciare fuori i nodi che non si connettono ai pilastri (se è il caso). Sull’ultima domanda del punto 1, il mio parere è che le combinazioni statiche non intervengono nel controllo degli spostamenti differenziali (cioè non è richiesto controllare gli spostamenti differenziali di impalcato nelle combinazioni dove non si comprende anche l’azione sismica). Nel dialogo Spostamenti differenziali esiste il radio button Controlla dalla Combinazione che si attiva per avere la possibilità di escludere dal controllo le combinazioni statiche. In pratica se ho definito 20 combinazioni, di cui le prime 4 sono statiche, vado ad attivare il suddetto radio button e porto il cursore ad indicare la combinazione 5 (la prima dinamica). Il controllo degli spostamenti, in questo caso, non prende in considerazione le prime quattro combinazioni definite. Per rispondere al punto 2 si può dire questo: tu citi di aver ottenuto il modello per il calcolo SLD derivandolo dal modello SLU cambiando spettro e combinazioni. Io direi che le combinazioni statiche le potresti eliminare e quindi il problema posto prima si semplifica ulteriormente. Poi aggiungo che nel modello SLD dovresti modificare, probabilmente, anche l’efficienza flessionale delle sezioni (le rigidezze devono essere ridotte per tener conto della fessurazione).
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Preg.mo Studio Gerardo Ruocco, vorrei sottoporvi il seguente quesito: ho effettuato lavori di ristrutturazione per la mia prima casa effettuati nel comune di Calenzano fi.
E^ stata presentata la Dia nel mese di aprile 2004,dal Direttore dei Lavori, e sono stati effettuati i pagamenti delle fatture tramite bonifici bancari. adesso vengo a sapere che non è stata fatta la comunicazione all'Ufficio delle Imposte e pertanto non posso beneficiare delle agevolazioni fiscali. Il mio commercialista dice che la colpa è dell'architetto e viceversa. Esiste una regola precisa, appellandomi alla quale posso richiedere i danni da me subiti? In attesa di un vs. cortese riscontro porgo distinti saluti Milvia Lo Piano
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La Legge del 27-12-1997 n°.449 e s.m.i. (tipo la finanziaria 2005) regola il tutto e quindi la detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione. I contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti, nel caso da Lei illustratomi si doveva prima dell’inizio dei lavori inviare (All’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara via Rio Sparto 21 -65100 Pescara), con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it (per comodità le invio il modello allegato alla presente risposta) per cui in assenza di tale comunicazione tutte le fatture pagate tramite bonifico bancario non possono concorrere alla detrazione del 36%. Per maggiore chiarezza lei può scaricare dal mio sito ( www.gerardoruocco.edilsitus.it) alla sezione “News” pag.2 una guida fiscale per la casa aggiornata al 1-2-2005 dell’Agenzia dell’Entrate (scaricabile), in particolare vada al cap. IX dal titolo “ Quando si ristruttura l’immobile” a pag. 23 e successive troverà una serie di adempimenti a carico del Contribuente non del Direttore dei Lavori. Circa la responsabilità dell’Architetto Direttore dei Lavori le dico che il professionista è responsabile solo sui lavori e cioè se sono stati eseguiti a regola d’arte e nel rispetto dei lavori descritti nel progetto architettonico di ristrutturazione allegato alla D.I.A. e della veridicità delle notizie ivi contenute ed asseverate. I danni al Professionista possono essere addebitati qualora esiste una convenzione firmata dal Committente e dal Professionista nella quale sia specificato che il Direttore dei lavori doveva anche coadiuvare il contribuente alla compilazione del modello ed informarlo sulla procedura da seguire per ottenere la detrazione IRPEF, in assenza di tale Atto nulla si può pretendere ! Con i Migliori Saluti Futani, 23-06-2005 Ing. Gerardo Aniello Ruocco.
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Ing. Gerardo Aniello RUOCCO STUDIO DI INGEGNERIA Corso Umberto I 201 84050 FUTANI (SA) Tel.: 0974/953091 Fax: 0974/953914 Cell.: 339 3 105 105 E-mail: inggar@tin.it CF: RCCGRD63M10D832W P.IVA: 02855580656
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